MALATTIA-INFORTUNIO

 

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA 

“In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre  anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.”

 

Modalità di rimborso e regolamento

Invio certificati medici

Variazione Trattamento Carenza Malattia da Giugno 2008

Trattamento Malattie Apprendisti

TABELLA COEFFICIENTI



In relazione alle pratiche di malattia, Vi informiamo che la Cassa Edile NON effettuerà alcun rimborso, in mancanza dei certificati medici e dei cedolini paga, a copertura del periodo di cui si chiede l'indennizzo.

Per le pratiche di infortunio, basta invece l'invio dei soli certificati medici.